lunedì, 8 marzo 2010 ore 11:13
ELEZIONI REGIONALI PUGLIA 2010
Il vademecum per i cittadini
di Redazione Go Fasano
SPECIALE ELEZIONI REGIONALI PUGLIA 2010
QUANDO SI VOTA
Cittadini pugliesi alle urne il 28 e il 29 marzo 2010. I seggi elettorali resteranno aperti dalle ore 8 alle ore 22 di domenica 28 marzo e dalle ore 7 alle ore 15 di lunedì 29 marzo.
CHI SI VOTA
Si voterà per il Presidente della Giunta Regionale e per il Consiglio Regionale della Puglia.
In queste elezioni non è previsto il ballottaggio, vincerà il candidato che prenderà anche un solo voto in più rispetto al suo avversario.
COME SI VOTA
La votazione avviene su’unica scheda. I nomi ed i cognomi dei candidati alla carica di Presidente sono scritti in un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato. Sulla destra, accanto a ciascun contrassegno, è stampata una riga per l’espressione di una preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale della lista votata.
Ciascun elettore può:
a) votare, con un unico voto, per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste ad
esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l’elettore
tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto s’intende espresso anche a favore
del candidato Presidente ad essa collegato;
b) votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo (voto disgiunto);
c) esprimere un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull’apposita riga posta a fianco del contrassegno.
Bisogna, inoltre, considerare che:
- in caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza al candidato, il voto è attribuito alla lista del candidato prescelto e al candidato medesimo;
- se il candidato Consigliere non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, sarà ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata;
- se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, s’intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene;
- se, invece, l’elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato;
- nel caso in cui l’elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista ad esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
Chi intenda esercitare il proprio diritto di voto dovrà presentarsi al seggio munito di un documento di identità valido e della tessera elettorale.
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